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Modificata in Piemonte la Legge Regionale n. 32 del 2-11-1982

09.ottobre 2016
Modificata in Piemonte la Legge Regionale n. 32 del 2-11-1982

Cambia il comma 3 dell’art. 11 sui percorsi fuoristrada a fini turistici e sportivi non competitivi

Roma, 30/09/2016

In Piemonte la Legge Regionale n. 32 del 2 novembre 1982 – denominata “Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale” – è stata recentemente modificata dalla Legge Regionale n. 16 del 29 luglio 2016 (“Disposizioni di riordino e di semplificazione dell’ordinamento regionale). Quest’ultima al Capo VII (“Disposizioni in materia di ambiente e foreste”) art. 25, comma 2, evidenzia come il comma 3 dell’articolo 11 (“Fuoristrada”) della Legge dell’82 venga sostituito dal seguente:

“3. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste (in riferimento alle mulattiere, alle piste e alle strade forestali, ndr), possono individuare, dandone comunicazione alla Regione e dotandoli di opportuna segnalazione ai fini della loro validità, percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, su tracciati già esistenti sul territorio, anche in deroga a quanto disposto dai commi 1 e 2. Le unioni dei comuni o i comuni, in assenza di queste disciplinano l’utilizzo di tali percorsi con proprio regolamentoin coerenza con le finalità di tutela della presente legge e previa valutazione della stabilità idrogeologica, delle condizioni del tracciato e della compatibilità con le attività turistiche e le componenti naturalistiche e ambientali del territorio interessato. Tali percorsi hanno una durata non superiore a cinque anni ed il loro eventuale rinnovo può avvenire solo previa valutazione della sussistenza delle condizioni di idoneità verificate in sede di prima individuazione. I percorsi individuati anteriormente alla data del 30 giugno 2016 sono automaticamente decaduti alla data del 30 novembre 2016 e possono essere nuovamente individuati nel rispetto del presente comma“.

Ciò significa che le aree piemontesi e i percorsi a fini turistici e sportivi non competitivi, individuati prima del 30 giugno 2016, decadranno automaticamente il 30 novembre 2016 e dovranno essere nuovamente ed espressamente autorizzati prima del loro riutilizzo. La nuova autorizzazione sarà valida per un massimo di 5 anni.

La FMI invita tutti i Moto Club piemontesi interessati a provvedere al rinnovo dell’autorizzazione per l’utilizzo di detti percorsi.

Legge Regionale n. 32 del 2 novembre 1982

Legge Regionale n. 16 del 29 luglio 2016

Clicca qui per il comunicato in word

 

Fonte: Ufficio Stampa FMI 

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